Art. 18.
(Forma della domanda).

      1. La domanda si propone al tribunale del luogo indicato nell'articolo 17, con

 

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ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
      2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.